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PRINCIPI
FONDAMENTALI
ART. 1
Sulle fonti giuridiche della Carta dei servizi
- La presente Carta dei servizi (d'ora in avanti Carta)
dell'ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E TURISTICO
"L. Sciascia" è il documento di garanzia
sul servizio scolastico che l'Istituto offre alla
propria utenza rendendosene responsabile.
- La Carta assume come principale fonte di ispirazione
dei propri principi gli articoli 3, 33 e 34 della
Costituzione italiana.
- Le norme e le procedure indicate in tale Carta fanno
inoltre riferimento, recependola, alla seguente normativa:
- Decreto Legislativo n. 29 del 03.02.1993 (Razionalizzazione
dell'organizzazione della amministrazione pubblica
e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego), integrato e modificato dal D.Lgs. n. 470
del 18.11.1993, e dal D.Lgs. n. 546 del 23.12.1993;
- Legge n. 20 del 14.01.1994 (Controllo sulla gestione
delle pubbliche amministrazioni);
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 27.01.1994 (Criteri di erogazione dei servizi
pubblici);
- Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 (Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alla scuole di ogni ordine
e grado) e relativi rimandi ad altre disposizioni;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
11.10.1994 (Direttiva sui principi per l' istituzione
ed il funzionamento degli uffici per le relazioni
con il pubblico);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19.05.1995 (Prima individuazione dei settori di erogazione
dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli
schemi generali di riferimento di "carte dei
servizi pubblici");
- Decreto Legge n.163 del 12.05.1995, convertito con
modifiche dalla Legge n. 273 del 11.07.1995 (Misure
urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e per il miglioramento dell' efficienza delle pubbliche
amministrazioni);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
07.06.1995 (Schema generale di riferimento della "Carta
dei servizi scolastici");
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola" sottoscritto il 04.08.1995 tra
l' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/Scuola,
SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola.
4. Per quanto non espressamente normato dalla presente
Carta si rimanda alle disposizioni legislative di
cui al comma 2 di questo articolo.
ART. 2
Sull'uguaglianza degli utenti
1. L'Istituto si impegna a garantire un uguale trattamento
a tutti i suoi utenti nella erogazione del servizio
scolastico. Nessuna discriminazione per motivi riguardanti,
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica,
condizione psico-fisica e socio-economica sarà
tollerata e tanto meno avallata dagli organi preposti
alla gestione dell'Istituto medesimo.
ART. 3
Sulla imparzialità del servizio scolastico
1. Il servizio scolastico dovrà essere improntato
alla massima imparzialità e obiettività.
2. L'Istituto, attraverso le sue componenti, garantisce
la regolarità e la continuità del servizio
scolastico, anche in situazioni di conflitto sindacale,
nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dalla
legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali
in materia.
ART. 4
Sull'accoglienza e integrazione
1. L'Istituto favorisce, attraverso l'approntamento
di una serie di azioni annualmente pianificata, l'
accoglienza dei genitori e degli alunni, nonché
l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi
iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
2. Ogni operatore scolastico dell'Istituto è
tenuto, nello svolgimento della propria attività,
al rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni.
ART. 5
Sul diritto di scelta e regolarità della frequenza
1. E' riconosciuto il diritto dell'utente alla scelta
della istituzione scolastica, nei limiti della capienza
medesima. Nel caso di eccedenza di domande si procederà
ad una selezione secondo il criterio della territorialità
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari,
etc.).
2. Con interventi pianificati annualmente, tesi a
prevenire la dispersione scolastica, coinvolgendo
altri enti territoriali interessati, l'Istituto garantisce
la regolarità e la funzionalità del
servizio scolastico.
ART. 6
Sulla partecipazione alla gestione della scuola
1. La gestione partecipata dell'Istituto avviene nell'ambito
e per mezzo degli organi collegiali e delle procedure
vigenti, l'indicazione delle stesse per il funzionamento
di tali organi è contenuta nell' apposito regolamento
d'Istituto, integrante il progetto educativo d'istituto
di cui al successivo art. 9.
2. Il comportamento gestionale degli organi collegiali
di cui al precedente comma 1 deve essere improntato
alla realizzazione degli standard generali di servizio
di cui ai successivi articoli 8, 15, 16 e 18.
3. L'Istituto si impegna a favorire, per quanto di
competenza degli organi preposti al suo funzionamento,
le attività extra-scolastiche che realizzano
la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, consentendo, nei termini
della normativa vigente, l'uso degli edifici e delle
attrezzature fuori dall'orario del servizio scolastico,
stipulando con i soggetti privati o pubblici apposite
convenzioni d'uso.
4. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione
alla gestione della scuola l'Istituto garantisce la
massima semplificazione delle procedure di attuazione
del servizio scolastico ed un'informazione completa
e trasparente sul medesimo.
5. L'orario di servizio di tutte le componenti si
informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità
nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività
didattica e sull'offerta formativa integrata.
6. L'Istituto garantisce e organizza, con apposita
pianificazione annuale delle linee d'indirizzo e delle
strategie di intervento, le modalità di aggiornamento
del personale in collaborazione con istituzioni ed
enti culturali.
7. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico e un impegno
per l'amministrazione, che assicura interventi organici
e regolari.
ART. 7
Sulla libertà d'insegnamento
1. La libertà d'insegnamento dei docenti si
esplica nella programmazione dell'attività
didattica, la quale deve garantire la formazione dell'alunno,
facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo
allo sviluppo armonico della personalità, nel
rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studio
dell'Istituto.
ATTIVITA' DIDATTICA
ART. 8
Sulla qualità delle attività educative
1. L'Istituto si rende responsabile della qualità
delle attività educative programmate e si impegna
a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali
e formative degli alunni, rispetto degli obiettivi
educativi validi per il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
2. L'Istituto individua ed elabora gli strumenti per
garantire la continuità educativa tra i diversi
ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere
un armonico sviluppo della personalità degli
alunni.
3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni
didattiche, compatibilmente con la disponibilità
degli stessi, l'Istituto assume come criteri di riferimento
la funzionalità educativa riguardo agli obiettivi
formativi prefissati e la rispondenza alle esigenze
dell'utenza.
4. Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa
il docente deve operare in coerenza con la programmazione
didattica del consiglio di classe, tendendo presente
la necessità di rispettare tempi di studio
degli alunni.
5. Nel rapporto con gli alunni i docenti colloquiano
in modo pacato e teso al coinvolgimento. Non devono
ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia.
ART. 9
Sul Progetto d'Istituto:(POF)
1. L'Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione
e la pubblicizzazione annuale del Piano per l'offerta
formativa (POF).
2. Il POF, di cui al precedente comma 1, contiene
le scelte educative ed organizzative dell'Istituto.
Esso costituisce, nella forma e nel contenuto, un
atto deliberativo con valore normativo per l'intera
comunità scolastica.
3. Il POF, integrato dal regolamento d'Istituto di
cui al successivo art. 10, definisce in modo razionale
e produttivo il piano organizzativo in funzione delle
proposte culturali, delle scelte educative e degli
obiettivi formativi elaborati dai competenti organi
della scuola.
4. Il POF in particolare regola l'uso delle risorse
d'Istituto e la pianificazione delle attività
di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione
integrata. Contiene, inoltre, i criteri relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti
alle stesse, alla formulazione dell'orario del personale
docente e A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario),
alla valutazione complessiva del servizio scolastico.
5. Il POF indica, infine il calendario di massima
delle riunioni degli organi collegiali per l'anno
scolastico in corso.
ART. 10
Sul Regolamento d'Istituto
1. Il Regolamento d'Istituto è parte integrante
del POF e con quest'ultimo assolve i compiti di cui
al comma 3 del precedente art. 9.
2. Il Regolamento d'Istituto in particolare comprende
le norme relative a:
a) vigilanza sugli alunni;
b) comportamento degli alunni e regolamentazione di
ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
c) uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
d) conservazione delle strutture e delle dotazioni;
e) modalità di comunicazione con studenti e
genitori con riferimento ad incontri con i docenti,
di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
f) modalità di convocazione e di svolgimento
delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola
o richieste da studenti e genitori, dal comitato degli
studenti e dei genitori, del consiglio di classe e
del consiglio d'istituto;
g) pubblicizzazione degli atti.
ART. 11
Sull'informazione dell'utenza circa il POF
1. L'Istituto si impegna, nei limiti del possibile,
a redigere il POF entro l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico a cui si riferisce.
2. La pubblicizzazione del POF avverrà mediante
affissione all'Albo d'Istituto entro la settimana
successiva all'inizio delle lezioni.
3. Copia del POF è depositata presso l'ufficio
di segreteria dell'istituto. Presso il medesimo ufficio
è possibile richiedere una duplicazione del
POF al costo indicato dall'apposita delibera del Consiglio
di Istituto.
ART. 12
Sulla Programmazione Educativa e Didattica
1. L'Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione
e la pubblicizzazione della Programmazione Educativa
e Didattica.
2. La programmazione educativa, elaborata dal Collegio
dei Docenti, progetta i percorsi formativi correlati
agli obiettivi e alle finalità delineati nei
programmi. Al fine di armonizzare l'attività
dei consigli di classe, individua gli strumenti per
la rilevazione della situazione iniziale e finale
e per la verifica e valutazione dei percorsi didattici.
Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d'istituto,
elabora le attività riguardanti l'orientamento,
la formazione integrata, i corsi di recupero, gli
interventi di sostegno.
3. La programmazione didattica, elaborata ed approvata
dal consiglio di classe:
a) delinea il percorso formativo della classe e del
singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi;
b) utilizza il contributo delle varie aree disciplinari
per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
educative indicati dal consiglio di classe e dal collegio
dei docenti;
c) è sottoposta sistematicamente a momenti
di verifica e di valutazione dei risultati, al fine
di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative
che emergono "in itinere".
ART. 13
Sull'informazione dovuta all'utenza circa la Programmazione
Educativa e Didattica
1. L'Istituto si impegna a redigere la programmazione
educativa e didattica entro l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico a cui si riferisce.
2. La pubblicizzazione della programmazione educativa
e didattica avviene mediante affissione all' albo
d'istituto entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni.
3. Copia della programmazione educativa e didattica
è depositata presso l'ufficio di segreteria.
Presso il medesimo ufficio è possibile richiedere
una duplicazione del POF al costo indicato dall'apposita
delibera del Consiglio d'istituto.
ART. 14
Sul Contratto Formativo
1. Il contratto formativo è la dichiarazione,
esplicita e partecipata, dell'operato della scuola.
Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente
e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di classe
e la classe, gli organi dell'Istituto, i genitori,
gli enti esterni preposti o interessati al servizio
scolastico.
2. Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito
ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti
dai diversi livelli istituzionali:
a) l'allievo deve conoscere: gli obiettivi didattici
ed educativi del suo curricolo, il percorso per raggiungerli,
le fasi del suo curricolo;
b) il docente deve: esprimere la propria offerta formativa,
motivare il proprio intervento didattico, esplicitare
le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri
di valutazione;
c) il genitore deve: conoscere l'offerta formativa,
esprimere pareri e proposte, collaborare nelle attività.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 15
Sulla qualità dei servizi amministrativi
1. L'Istituto si impegna a garantire, fissandone e
pubblicandone gli standard, e facendoli osservare
e rispettare, i seguenti fattori di qualità
dei servizi amministrativi:
a) celerità delle procedure;
b) trasparenza;
d) informatizzazione dei servizi di segreteria;
d) tempi di attesa agli sportelli;
e) flessibilità degli orari degli uffici e
contatto con il pubblico.
ART. 16
Sugli standard relativi alle procedure amministrative
1. La distribuzione dei moduli di iscrizione è
effettuata "a vista" nei giorni e nell'orario
indicati nel progetto educativo d'istituto e pubblicizzati
mediante affissione all'albo d'istituto.
2. La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura
d'iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti
dalla consegna delle domande.
3. Il rilascio di certificati è effettuato
nell'orario di apertura degli uffici di segreteria
al pubblico, indicato nel progetto educativo d'istituto
e pubblicizzato mediante affissione all'albo d'istituto,
entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per
quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni
per quelli con votazioni e/o giudizi.
4. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma
sono consegnati "a vista" a partire dal
terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione
dei risultati finali.
5. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati
direttamente dal capo d'istituto o dai docenti incaricati
entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali
di scrutinio.
6. Gli uffici di segreteria - compatibilmente con
la dotazione organica di personale amministrativo
- garantiscono un orario di apertura al pubblico,
di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze
degli utenti e del territorio. Il predetto orario
viene adottato e indicato nel progetto d'istituto
con delibera del consiglio d'istituto. La sua pubblicazione
avviene mediante affissione all'albo d'istituto entro
otto giorni dalla data di adozione della delibera
medesima.
7. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico sia
su appuntamento telefonico sia secondo un orario di
apertura al pubblico e indicato nel progetto educativo
d'istituto con delibera del consiglio d'istituto.
La sua pubblicazione avviene mediante affissione all'albo
d'istituto entro otto giorni dalla data di adozione
della delibera medesima.
8. L'Istituto assicura all'utente la tempestività
del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome
dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde,
la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni
richieste.
9. Qualora si renda necessario, ai fini di un miglior
servizio per l'utenza, si possono modificare gli standard
prefissati con apposita delibera del consiglio d'istituto,
da rendere pubblica, mediante affissione all'albo
d'istituto e comunicazione scritta agli operatori
scolastici, agli alunni e ai genitori.
ART. 17
Sui criteri per l'informazione dell'utenza
1. L'Istituto garantisce, mediante apposite indicazioni
contenute nel progetto educativo d'istituto e affissione
all'albo d'istituto, la pubblicizzazione di:
a) tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario
dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario, A.T.A.);
b) organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza
e servizi);
c) organigramma degli organi collegiali;
d) organico del personale docente e A.T.A.;
e) albi d'istituto.
2. L'Istituto provvede inoltre alla predisposizione
dei seguenti spazi:
a) bacheca sindacale;
b) bacheca degli studenti;
c) bacheca dei genitori
3. L'Istituto garantisce la presenza presso l'ingresso
e presso gli uffici di operatori scolastici in grado
di fornire all'utenza le prime informazioni per la
fruizione del servizio.
4. Tutti gli operatori scolastici (personale direttivo,
personale docente, personale amministrativo, personale
tecnico e ausiliario) devono indossare il cartellino
di identificazione in maniera ben visibile per l'intero
orario di lavoro.
L'AMBIENTE SCOLASTICO
ART. 18
Sulle condizioni ambientali della scuola
1. L'Istituto garantisce, per quanto di sua competenza,
la pulizia e la sicurezza dell'ambiente scolastico.
2. A tal fine l'Istituto individua i seguenti fattori
di qualità riferibili alle condizioni ambientali,
e ne dà informazione all'utenza attraverso
il progetto educativo d'Istituto:
a) numero, dimensione (superficie, cubatura e numero
degli alunni) e dotazioni (cattedre, banchi, lavagne,
armadietti, etc.) delle aule dove si svolge la normale
attività didattica;
b) numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura),
dotazioni (macchine e attrezzatura, posti alunno etc.),
orario settimanale di disponibilità e di utilizzo
effettivo delle aule speciali e dei laboratori;
c) numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni
e media delle ore di utilizzazione settimanale distinta
per attività curricolari e per attività
extracurricolari delle palestre;
d) numero, dimensioni, con indicazione del numero
massimo di persone contenibile, dotazione delle sale
(posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione
etc.) e media delle ore di utilizzazione settimanale
distinta per attività curricolari ed extracurricolari
delle sale riunioni;
e) numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio
(per fotocopie, per stampa, sala docenti etc.);
f) numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste,
orario settimanale di apertura e modalità di
consultazione e il prestito delle biblioteche;
g) numero dei servizi igienici, con indicazione dell'esistenza
di servizi igienici per handicappati;
h) esistenza di barriere architettoniche;
i) esistenza di ascensori e montacarichi;
l) esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati
e non (posteggi, impianti sportivi etc.)
3. I fattori di qualità di cui al comma 2 del
presente articolo devono essere riferiti a ciascuna
delle sedi che facciano parte della stessa istituzione.
RECLAMI
ART. 19
Sulle procedure per i reclami
1. L'Istituto si impegna a ricevere eventuali reclami
provenienti dall'utenza circa il servizio scolastico
di cui è responsabile e a rispondere nei modi
e nei tempi indicati dai successivi commi.
2. I reclami possono essere espressi in forma orale,
scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità,
indirizzo e reperibilità del proponente.
3. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente,
essere sottoscritti, pena la loro nullità.
4. I reclami anonimi se non circostanziati, non sono
presi in considerazione.
5. Il capo d'istituto, dopo aver esperito ogni possibile
indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta,
con celerità e, comunque, non oltre quindici
giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno
provocato il reclamo.
6. Qualora il reclamo non sia di competenza del capo
d'istituto, al reclamante sono fornite indicazioni
circa il corretto destinatario. Annualmente, il capo
d'istituto formula per il consiglio una relazione
analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti.
Tale relazione è inserita nella relazione generale
del consiglio sull'anno scolastico.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
SCOLASTICO
ART. 20
Sui criteri di valutazione del servizio scolastico
1. Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione
del servizio, viene effettuata una valutazione mediante
questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori,
al personale e agli studenti.
2. I questionari di cui al comma 1 vertono sugli aspetti
organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio
e devono prevedere una graduazione delle valutazioni
e la possibilità di formulare proposte.
3. Nella formulazione delle domande, possono essere
utilizzati indicatori fornita dagli organi della amministrazione
scolastica e degli enti locali.
4. I questionari dovranno essere distribuiti ai soggetti
interessati secondo modalità e tempi indicati
nel progetto educativo d'istituto, e comunque entro
e non oltre la terzultima settimana di lezioni.
5. Alla fine di ciascun anno scolastico, il collegio
dei docenti redige una relazione sull'attività
formativa della scuola che viene sottoposta all'attenzione
del consiglio d'istituto.
NORME FINALI
ART. 21
Sull'attuazione e applicazione della presente Carta
1. Le indicazioni contenute nella presente Carta si
applicano fino a quando non intervengano in materia,
disposizioni modificative contenute nei contratti
collettivi o in norme di legge.
2. Il Ministro della pubblica istruzione cura, con
apposita direttiva, i criteri di attuazione della
presente Carta.
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