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| Statuto degli
Studenti e delle Studentesse |
Art.
1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio,
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la
più ampia comunità civile e sociale di
cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza
e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento
nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa
sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di
tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva
e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione. Analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto
di scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della
loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione
e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti,
che debbono essere adeguati a tutti <gli studenti,
anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono
e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di
locali da parte degli studenti e delle associazioni
di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto e coerente con i principi
di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità
di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello
studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità
di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento
è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica
per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma7, e per i relativi corsi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo
16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle
di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte
degli studenti nella scuola secondaria superiore e da
parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria
superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale,
da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona
di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali
di ogni singola istituzione scolastica è fornita
copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925,
n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica. |
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